Il professor Fabrizio Giulimondi, Preside della Facoltà di Diritto della Copernicus Superior School di Varsavia, ha evidenziato con estrema chiarezza il ruolo della Consulta e il suo impatto sull’equilibrio tra i poteri dello Stato, rispondendo alla domanda posta dall’Avv. Emanuela Fancelli, Direttore di Radio Centro Musica e conduttrice della nota trasmissione di attualità "L’Opinione": la Corte Costituzionale in Italia è arbitro o giocatore?
( nella foto di apertura il Prof. Fabrizio Giulimondi, Preside della Facoltà di Diritto della Copernicus Superior School di Varsavia )
“Dopo l’esperienza dello Statuto albertino del 4 marzo 1848, esteso a tutto il Regno il 17 marzo 1861, che legittimava solo e soltanto le Camere ad interpretare le leggi, i Padri Costituenti hanno voluto prevedere un Tribunale destinato, fra l’altro, a verificare la compatibilità delle norme statali e regionali con le disposizioni ed i principi della Carta.
Norma di chiusura? Certamente le disposizioni disciplinanti la Corte costituzionale erano intese nella loro originaria ideazione a fornire una garanzia “terza” alle leggi varate dalle assemblee parlamentari e consiliari, o ai provvedimenti riferibili al Governo (decreti legge e decreti legislativi).

L'Avv. Emanuela Fancelli con il Prof. Fabrizio Giulimondi
La storia repubblicana ha palesato altro.
Palmiro Togliatti lo aveva profetizzato durante la discussione nella Assemblea costituente.
Il leader comunista definì una “bizzarria…..(un) organo che non si sa cosa sia e grazie alla istituzione del quale degli illustri cittadini verrebbero a essere collocati al di sopra di tutte le assemblee e di tutto il sistema del parlamento e della democrazia, per essere giudici”; la Corte era visto, pertanto, come un organo tecnico svincolato dalla politica e che si poteva sostituire all'operato del Parlamento eletto dai cittadini: quindici giudici non eletti che con una sentenza (una sorta di colpo di mano) potevano cancellare il lavoro, anche di anni, di chi era stato designato dal corpo elettorale.
Basta pensare, ad esempio, alle c.d. “sentenze monitorie”, ossia quelle decisioni della Consulta che “mettono in mora” il Parlamento, fissandogli un periodo di tempo per approvare una legge, altrimenti…. “interviene lei “.
La mente corre alla statuizione 242/2019 con la quale la Corte ha imposto al Parlamento di disciplinare entro un anno sul c.d. “fine vita”.
Vi è un piccolo particolare da sottolineare: l’attività di normazione include anche la non normazione, ossia i due rami del Parlamento sono liberi, nell’esercizio della propria funzione legislativa, di non legiferare affatto.
(Fabrizio Giulimondi)”.
A cura dell’Avv. Emanuela Fancelli